Verifica impianti di messa a terra

OSVE
Organismo di Verifica

Organismo di Ispezione abilitato alle verifiche previste dal D.P.R. 462/01

Verifiche degli impianti di messa a terra

In tutto il processo di verifica degli impianti (verifica degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e impianti di messa a terra) il cliente viene seguito con grande disponibilità, con ogni soluzione di assistenza e con grande disponibilità. Sotto riportiamo le diverse fasi di tutto il percorso, dal contatto con cliente al Verbale di Ispezione.

Sono le diverse fasi che disegnano le procedure del Metodo Osve per azzerare il rischio elettrico all’interno delle imprese.

01

Contatto con il cliente

Il cliente chiama Osve srl per i servizi di verifica dell’impianto, accertandosi che vengano rispettati i requisiti generali d’imparzialità e indipendenza. La Osve assicura la fornitura dei propri servizi a tutti i soggetti interessati, senza alcuna discriminazione, rispettando sempre i principi di trasparenza.

02

Raccolta dei dati

Telefonicamente raccogliamo tutti i dati fiscali e tecnici. Sulla base di quanto raccolto formuliamo un’offerta secondo le disposizioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico e in relazione al rapporto Uomini/Giorni occorrenti all’espletamento dell’incarico (norma CEI 0-14), così da fornire al cliente utili elementi per la valutazione della qualità della prestazione professionale. L’offerta riporta il costo della prestazione secondo quanto previsto dal listino legge di conversione 28 febbraio 2020 n.8 GU n.51 serie generale del 29 febbraio 2020.

03

Contratto

La Segreteria sottopone al cliente la sottoscrizione da parte di entrambi di un contratto e fissiamo la data della verifica certi dell’assistenza dell’impresa elettrica.

04

Indicazioni tecniche

Vengono individuati i requisiti tecnici rispetto ai quali dovranno essere verificate la conformità, la competenza specifica degli ispettori, le strutture, le strumentazioni, i tempi e le modalità d’intervento occorrenti per il servizio.

05

Ispezione

Il personale in possesso di adeguate capacità ed esperienza richieste effettua l’ispezione con apparecchiature certificate e tarate periodicamente, tali da garantire un corretto espletamento delle attività.
Gli Ispettori seguono, per l’espletamento delle verifiche, rispettando la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, al DPR 22 ottobre 2001 n. 462 e la norma italiana CEI 0-14 “Guida all’applicazione del DPR 462/01”.

06

Verbalizzazione

Ottemperiamo alle disposizioni della Norma ISO/IEC 17020, per cui il lavoro svolto dall’organismo deve essere oggetto di un Verbale di Ispezione rintracciabile. A conclusione della verifica viene redatto, in duplice copia, da parte del tecnico verificatore incaricato da OSVE srl il Verbale di Ispezione.

Prima di essere inviato al cliente, il Verbale di Ispezione viene riesaminato dal Responsabile Tecnico, che verifica l’esatta indicazione di tutti i dati tecnici, in particolare le prove e le misure eseguite con i risultati ottenuti. Al termine del riesame il Responsabile Tecnico provvede a firmare il Verbale. Una copia sarà rilasciata al committente, una copia sarà consegnata al personale amministrativo ai fini delle previste registrazioni e dell’archiviazione.

Rischi e sanzioni

Sono molti i rischi e le sanzioni sulla sicurezza sul lavoro previste dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro).

Osve effettua delle verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del D.P.R. n. 462/01 (verifiche finalizzate ad azzerare i rischi ed evitare sanzioni) dei seguenti impianti:

  • Installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche

 

  • Impianti di messa a terra con tensione di alimentazione inferiore a 1000 Volt

Art. 80 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinchè i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e manutenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica ed in particolare quelli derivanti da:

a) contatti elettrici diretti;

b) contatti elettrici indiretti;

c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;

d) innesco di esplosioni;

e) fulminazione diretta ed indiretta;

f) sovratensioni;

g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione:

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;

b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;

c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.

3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l’adozione delle misure di cui al comma 1.

Art. 81 - Requisiti di Sicurezza

1. Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonchè le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d’arte.

2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d’arte se sono realizzati secondo le norme di buona tecnica contenute nell’allegato IX.

3. Le procedure di uso e manutenzione devono essere predisposte tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle norme di buona tecnica contenute nell’allegato IX.

Art. 82 - Lavori sotto tensione

1. E’ vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica secondo la migliore scienza ed esperienza, nonchè quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica;

b) per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua:

1) l’esecuzione di lavori su parti in tensione deve essere affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;

2) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica;

c) per tensioni nominali superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua purchè:

1) i lavori su parti in tensione sono effettuati da aziende autorizzate con specifico provvedimento dei competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ad operare sotto tensione;

2) l’esecuzione di lavori su parti in tensione è affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività;

3) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1).

3. Hanno diritto al riconoscimento di cui al comma 2 le aziende già autorizzate ai sensi della legislazione vigente.

Art. 83 - Lavori in prossimità di parti attive

1. Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell’allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nella pertinente normativa di buona tecnica.

Art. 84 - Protezione dai fulmini

1. Il datore di lavoro provvede affinchè gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica.

Art. 85 - Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature

1. Il datore di lavoro provvede affinchè gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati dall’innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi.

2. Le protezioni di cui al comma 1 si realizzano utilizzando le specifiche disposizioni di cui al presente decreto legislativo e le pertinenti norme di buona tecnica di cui all’allegato IX.

Art. 86 - Verifiche e controlli

1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, il datore di lavoro provvede affinchè gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini, siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute vengono stabilite, sulla base delle disposizioni vigenti, le modalità ed i criteri per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 1.

3. L’esito dei controlli di cui al comma 1 deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza.

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