C’è una legge in Italia il DM 37/08 che da quasi vent’anni impone una regola semplice: senza Di.Co. Dichiarazione di Conformità un impianto elettrico non può essere alimentato.
È anche una delle norme più sistematicamente ignorate da chi gestisce un servizio pubblico essenziale.
Venditori e distributori di energia elettrica continuano ad attivare nuove forniture e aumenti di potenza senza acquisire la Di.Co. dell’impianto, nonostante l’obbligo sia chiaro, immediatamente operativo e sanzionato. Non si tratta di un vuoto normativo, né di un problema interpretativo: la legge prevede esplicitamente la sospensione della fornitura in caso di mancata consegna della dichiarazione entro 30 giorni.
La prassi reale, però, racconta altro. Nella stragrande maggioranza dei casi l’energia viene erogata comunque, alimentando impianti mai verificati, mai certificati, talvolta realizzati da soggetti non abilitati. È una tolleranza di fatto che scarica il rischio sui cittadini e mina alla base il principio di sicurezza “a regola d’arte” – legge 186/68.
Quando accade un infortunio elettrico — e accade, anche con esiti mortali — la sorpresa è sempre la stessa: com’è possibile che quell’impianto fosse in tensione?
La risposta è scomoda ma evidente: perché chi aveva il dovere di pretendere la certificazione non lo ha fatto.
La magistratura lo ha già chiarito: se l’impianto è privo di Di.Co. e non certificabile, la prosecuzione della fornitura contribuisce causalmente all’evento lesivo. Non è burocrazia, è responsabilità.
Eppure, il sistema continua a funzionare sull’omissione condivisa. I venditori rimandano ai distributori, i distributori parlano di prassi consolidate, qualcuno invoca decreti attuativi che la legge non prevede. Intanto le sanzioni restano sulla carta, e l’obbligo si trasforma in una raccomandazione facoltativa.
Questa non è solo una violazione amministrativa. È un problema culturale e istituzionale.
In un Paese spesso accusato di scarsa legalità diffusa, colpisce che proprio chi gestisce servizi pubblici essenziali si permetta di ignorare una norma pensata per prevenire morti e infortuni.
Il DM 37/08 non affida valutazioni discrezionali né ammette prassi sostitutive: l’obbligo di acquisire la Dichiarazione di Conformità è diretto, immediatamente efficace e giuridicamente vincolante. La sua inosservanza non costituisce una mera irregolarità formale, ma una violazione che incide sulla sicurezza pubblica e sulla corretta erogazione di un servizio essenziale.
Quando una norma di prevenzione viene sistematicamente disattesa, il problema non è la legge, ma il sistema dei controlli e delle responsabilità. In questo quadro, il silenzio o l’inerzia degli operatori non possono più essere considerati neutri: essi assumono rilievo giuridico ogni volta che consentono l’alimentazione di impianti che l’ordinamento presume potenzialmente pericolosi.
È compito delle istituzioni, delle autorità di regolazione e delle aziende concessionarie ripristinare il rispetto della legalità tecnica, riaffermando il principio secondo cui la sicurezza degli impianti non è un adempimento opzionale, ma una condizione imprescindibile per l’erogazione del servizio.
L’applicazione del DM 37/08 non richiede nuove norme, ma la volontà di far rispettare quelle esistenti. Continuare a tollerarne la violazione significa accettare consapevolmente un rischio che il legislatore ha già ritenuto inaccettabile.