Nelle aziende agricole la corrente elettrica costituisce un elemento di rischio assolutamente non trascurabile e che la stessa sia pericolosa è noto a tutti. Se aggiungiamo che per vari motivi, l’azienda agricola non è solo un ambiente di lavoro, ma anche un ambiente familiare, nel quale giocano bambini e vivono anziani, quindi persone che possono non conoscere i rischi ed i modi per affrontarli correttamente compiendo azioni assolutamente imprevedibili, si deduce che l’azienda agricola comprende una varietà di ambienti e di situazioni che comportano un elevato rischio di natura elettrica.
Gli impianti e le attrezzature sono installati in ambienti di lavoro esposti alle intemperie, e quindi umidi (serre, stalle, sale di mungitura, pompe di irrigazione ecc., ecc.;) o in presenza di materiali infiammabili (fienili, serbatori di gasolio, gruppi elettrogeni, deposito legna) o persino in presenza di atmosfere potenzialmente esplosive ATEX ATmosphères ed EXplosives (silos per mangimi o granaglie, essiccatoi ecc. ecc.); Inoltre, gli impianti spesso sono obsoleti e sottoposti a scarsa manutenzione nel tempo, oltre ad essere modificati con soluzioni “personali “non sempre adeguati sotto il profilo della sicurezza elettrica e responsabilità legale. Ovviamente il rischio di contatti diretti ed indiretti alla corrente elettrica aumenta se i componenti sono montati su materiale combustibile, non protetti contro la polvere e altri corpi estranei, mancano interruttori magnetotermici e magnetotermici differenziali, l’impianto di terra è inadeguato e non funzionante, i quadri elettrici sono privi di sportelli, le canaline in plastica sono aperte e per lunghi tratti i conduttori sono privi di guaina.
Inoltre, il surriscaldamento può essere fonte di innesco per un incendio, ed alcuni componenti hanno un grado di protezione insufficiente per l’ambiente in cui si trovano, e le cosiddette “ciabatte” spesso sono utilizzate senza alcun criterio. Alle mancanze sostanziali, si aggiunge l’assenza della documentazione obbligatoria, spessissimo erroneamente compilata o priva di informazioni indispensabili.
La opportuna misura di prevenzione e protezione si concretizza nell’affidare i lavori ad imprese abilitate al Decreto Ministeriale 37/08, che ha sostituito l’abrogata legge 46/90, al rilascio della Dichiarazione di Conformità o Dichiarazione di Rispondenza con allegato progetto obbligatorio per i casi consentiti, ed affidare la verifica dell’impianto di messa a terra ad Organismi Notificati abilitati dal Ministero dello sviluppo economico dopo accreditamento Accredia, nel rispetto del Decreto del Presidente della Repubblica 462/2001.
Rispettando tali regole il datore di lavoro in qualità di imprenditore agricolo ed in ambito sicurezza elettrica, adempie all’applicazione del D.lgs. 81/08 in materia di Sicurezza sul lavoro e soprattutto agli articoli da 80 a 86 del Titolo III Capo III impianti ed apparecchiature indicati nel testo unico. Il recente decreto sicurezza DL 146/21 e successiva legge 215/21 di conversione nella fattispecie sicurezza elettrica ha un ruolo determinante in termini di sanzioni e/o sospensione ed in particolare:
- – Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
- – Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
- – Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale);
- – Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.
Le norme tecniche sugli impianti elettrici di riferimento sono necessarie per regolamentare la progettazione e la realizzazione e sono curate dal Comitato Elettrotecnico Italiano, siglato CEI e per le aziende agricole la norma di riferimento principale è la CEI 64-8 VIII edizione 2021 intitolata “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua”.
La norma, applicabile praticamente a tutti gli impianti di tipo civile e domestico è piuttosto corposa e comprende varie parti, dedicate a varie tipologie di impianti e di ambienti. La Parte 7 “Ambienti ed applicazioni particolari” comprende, nel paragrafo 705, alcune indicazioni per gli impianti delle “strutture adibite ad uso agricolo o zootecnico” (con l’esclusione degli edifici residenziali annessi a tale struttura).
Altra importante novità riguarda la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8, Gazzetta Ufficiale n.51 serie generale del 29 febbraio 2020 l’introduzione della piattaforma INAIL – emanata dall’art. 36 del Milleproroghe – decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2020. Si istituisce, presso l’INAIL, la banca dati digitale delle verifiche degli impianti elettrici (previste dal D.lgs. n. 81/08, art. 86, e dal DPR n. 462/01), gestita dall’INAIL. Pertanto, per il Datore di lavoro è necessario
- – OBBLIGO denuncia impianto elettrico ovvero invio della dichiarazione di conformità tramite portale CIVA con indicazione del progetto quando obbligatorio.
- – OBBLIGO Indicazione dell’organismo di verifica impianto di messa a terra tramite portale o PEC ad Inail.
- – OBBLIGO Pagamento della verifica nel rispetto del tariffario unico nazionale, già esistente e adottato da ISPESL (ora INAIL), con decreto del 7 luglio 2005 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005.
- – Versamento ad INAIL del 5% della tariffa applicata per la verifica da parte dell’organismo incaricato della verifica dal datore di lavoro. Il “fai-da-te” in campo elettrico è sempre piuttosto pericoloso considerando inoltre che l’energia prodotta anche da fonti rinnovabili, sempre più indispensabile e necessaria, sarà un ulteriore elemento di rischio.
Le cabine di trasformazione secondarie MT/BT saranno infrastrutture fondamentali al funzionamento, ma introdurranno rischi per i lavoratori agricoli, i manutentori interni e quelli del distributore di energia elettrica. Tutti i lavoratori del settore impiantistico sono obbligati alla formazione specifica nel settore elettrico norma CEI 11-27 e tutti gli organismi di vigilanza richiedono la documentazione obbligatoria, che dimostra la regola dell’arte dell’impianto come citata dalla Legge 186 del 01 Marzo 1968.
Ing. Giuseppe Cannarozzo